Regolamento SIRD

Approvato dall’Assemblea generale tenutasi il giorno 11 Giugno 2020.

Art. 1

L’adesione alla Società Italiana di Ricerca Didattica comporta l’esplicita accettazione delle finalità di cui all’art. 2 dell’atto di fondazione della Società.

Art. 2

La domanda di accesso alla Sird, corredata dal curriculum viene inoltrata, a cura degli interessati, al Consiglio Direttivo c/o il suo Presidente o il suo Segretario che ne danno notizia al Consiglio nella prima adunanza utile. Tenuto conto delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto, gli assegnisti di ricerca, dal terzo anno di assegno, possono produrre la medesima domanda di accesso alla Sird, corredata dal curriculum.

Il Consiglio Direttivo, con cadenza semestrale, prende in esame tutte le domande pervenute, le valuta e ne propone l’accoglimento o meno.

La deliberazione del Consiglio, adeguatamente argomentata, va assunta a maggioranza assoluta e va portata in Assemblea per la decisione definitiva.

L’assemblea non può decidere in mancanza del parere del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea decide con voto palese e a maggioranza semplice.

La qualifica di Socio viene assunta soltanto dopo l’ammissione deliberata dall’Assemblea e il versamento della quota effettuato dall’interessato.

Art. 3

L’ammissione dei Soci corrispondenti, prevista dall’art. 3 dello Statuto, segue le norme previste per i Soci ordinari dal precedente art. 2.

I Soci corrispondenti non hanno diritto di voto nell’Assemblea, non possono concorrere alla formazione degli organi della Società, e non possono assumere le deleghe di rappresentanza di cui al successivo art.6.

Art. 4

L’Assemblea può deliberare sulla decadenza e sulla sospensione dei soci, previo inserimento all’ordine del giorno dei provvedimenti proposti e dopo aver ascoltato una motivata relazione del Consiglio Direttivo.

La decadenza può essere pronunciata per il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi o per un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall’attività sociale.

La sospensione può essere pronunciata quando intervengano gravi motivi, previamente contestati, per iscritto, all’interessato. Dei motivi contestati e della eventuale risposta dell’interessato si farà specifica menzione nella relazione che il Consiglio propone all’Assemblea.

In caso di decadenza per morosità, prevista dall’art. 5 dello Statuto, il Socio può versare le somme di cui è debitore e chiedere la revoca del provvedimento, se questo è già stato adottato, o l’azzeramento della procedura che conduce alla decadenza, se questa non è stata ancora pronunciata.

L’Assemblea delibera in proposito con voto assunto a maggioranza semplice e dopo aver accertato il pagamento del debito pregresso.

Il beneficio di cui al precedente comma può essere goduto per non più di due volte.

Art. 5

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché l’esatta indicazione dell’Ordine del giorno.

Di norma la convocazione avviene almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori. Nei casi di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto. In tal caso il Consiglio Direttivo adotterà ogni possibile mezzo per avvertire per tempo ogni Socio.

È da escludere la procedura d’urgenza quando si tratti di convocazione per il rinnovo degli organi statutari.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe.

Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea si intende costituita, in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero dagli intervenuti.

Art. 6

I Soci che non intervengano direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro Socio con delega scritta.

La delega viene rilasciata senza vincoli e con implicita preventiva accettazione dell’operato del delegato in assemblea. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

Delle deleghe verrà fatta memoria nel processo verbale dell’Assemblea. Il Socio che abbia ricevuto una delega viene computato due volte ai fini della determinazione del quorum quando ciò sia richiesto, ed ha diritto di esprimere due voti al momento delle deliberazioni; in caso di voto segreto riceverà due schede.

 Art. 7

Nelle riunioni dell’Assemblea, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e lascia la presidenza dell’Assemblea medesima ad un Socio indicato dai presenti, che designano anche colui che dovrà assumere le funzioni di Segretario verbalizzatore. Una volta esauriti i punti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea viene sciolta dal suo Presidente. La riunione non può essere aggiornata, se non in data già prevista ed indicata nella lettera di convocazione.

Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea, viene inserito in apposita raccolta, curata e custodita dal Segretario del Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte dell’assemblea.

Di norma l’Assemblea delibera a maggioranza semplice. È richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, deleghe incluse, per l’approvazione del Regolamento e di eventuali sue modifiche o integrazioni. È richiesta la maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, deleghe comprese, per deliberare eventuali decadenze e sospensioni. Per deliberare invece sullo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, con la presenza della maggioranza dei Soci, deleghe incluse.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento, delega il Vicepresidente e, in caso di impedimento del Vicepresidente, un altro membro della Giunta o del Consiglio.

Il vice Presidente surroga il Presidente in caso di impedimento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Art. 9

Presidente, Vicepresidente e Segretario costituiscono la Giunta. La Giunta provvede all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Adotta eventuali provvedimenti d’urgenza che sottopone a ratifica degli organi competenti, nella prima seduta utile. Affianca il Presidente nelle funzioni di rappresentanza.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci componenti. Da essi e fra essi vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il processo verbale delle riunioni della Giunta e del Consiglio direttivo viene redatto e custodito dal Segretario del Consiglio.

Art. 11

L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall’Assemblea a ciò appositamente convocata almeno due mesi prima dello svolgimento della stessa. Viene preceduta dalla lettura e dalla discussione della relazione del Presidente uscente.

Sono eleggibili tutti i Soci che risultino essere in regola con i pagamenti delle quote sociali alla data di convocazione dell’Assemblea. In caso di decadenza per morosità, prevista dall’art. 5 dello Statuto, il Socio può versare le somme di cui è debitore e chiedere l’azzeramento della procedura che conduce alla decadenza, se questa non è stata ancora pronunciata, nei quattro mesi precedenti alla data di convocazione dell’Assemblea.

L’elenco dei soci aventi diritto al voto è definito trenta giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea ed è reso pubblico sul sito web della SIRD (www.sird.it).

I soci che intendono proporsi per l’elezione in qualità̀ di membro del Direttivo dovranno far pervenire, almeno dieci giorni prima del giorno delle elezioni, la loro disponibilità inviando una mail all’indirizzo direttivo.sird@gmail.com. L’elenco dei soci candidati verrà reso pubblico sul sito web della SIRD (www.sird.it) cinque giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

L’elezione avviene per scrutinio segreto. Ogni elettore può indicare, sulla scheda, sino a cinque preferenze (per il Consiglio del Direttivo formato complessivamente da dieci membri).

Qualora al termine dello scrutinio due o più candidati ottenessero lo stesso numero di voti, eccedendo il numero dei posti utili per essere eletti nel Consiglio Direttivo, sarà/saranno privilegiati il/i candidato/i più giovane/i.

Art. 12

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le funzioni di tesoriere vengono esercitate dalla Giunta seguendo criteri di economicità, secondo norme che la Giunta stessa si dà e che restano valide sino a quando il volume delle entrate non suggerirà precise integrazioni regolamentari da aggiungere al presente Regolamento generale.