Statuto SIRD

Approvato dall’Assemblea generale tenutasi a Roma il giorno 19 Giugno 2014.

Art. 1
(Denominazione e sede)
E costituita fra i comparenti e fra quanti in seguito vi aderiranno a norma del seguente art. 3 del presente statuto un’associazione a carattere scientifico denominata Società Italiana di Ricerca Didattica, più innanzi indicata soltanto con Società o, in sigla, Sird, con sede legale a Ferrara, viale Cavour 194.

Art. 2
(Scopi e attività)
La Società ha lo scopo di promuovere, coordinare e incentivare la ricerca scientifica nel campo dell’educazione scolastica ed extrascolastica, in riferimento ai problemi dell’insegnamento e dell’apprendimento, dei processi di formazione, e di quant’altro sia riconducibile, in sede accademica, alla ricerca didattica e alle diverse sue articolazioni.
A tal fine la Società favorisce la collaborazione e lo scambio di esperienze fra docenti e ricercatori, fra Università, scuola e centri di formazione, ivi compresi quelli che lavorano a supporto delle nuove figure professionali impegnate nel sociale, nel mondo della produzione; organizza, promuove e sostiene seminari di studi, stage di ricerca, corsi, convegni, pubblicazioni e quant’altro risulti utile allo sviluppo, alla crescita e alla diffusione della competenza didattica.

Art.3
(Soci)
Possono far parte della Società Sird i docenti universitari (ricercatori, associati, straordinari, ordinari) delle Università statali e non statali e categorie assimilate di Enti ed Istituti di ricerca, nonché di Università straniere, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità di cui all’art. 2.
Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione.
Sono Soci ordinari coloro che, avendone i requisiti, a domanda vengono accolti nella società,
previo assenso dell’Assemblea.
Sono Soci emeriti i professori universitari fuori ruolo, già soci ordinari.
L’Assemblea delibera ai sensi del successivo art. 6, previo il parere del Consiglio Direttivo che propone l’ammissione con voto espresso a maggioranza assoluta.
Si perde la qualifica di Socio dell’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, quando si rilevi il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall’attività associativa;
c) per sospensione, quando intervengano gravi motivi, previamente contestati all’interessato e su parere confermato dall’Assemblea degli associati che delibera a maggioranza.
Alla pronuncia della decadenza e/o della sospensione si perviene con procedura da definirsi in Regolamento e richiede comunque una motivata proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla maggioranza dei Soci, riuniti in Assemblea.

Sono ammessi alle attività della Società anche i dottori di ricerca e cultori di ricerca didattica. A costoro viene riconosciuta la qualifica di Socio corrispondente. Il Socio corrispondente, che è pienamente assimilato al Socio ordinario sia per ciò che riguarda le procedure di ammissione sia per quel che concerne l’attività promossa dalla Sird, non ha diritto di voto nell’Assemblea e non può concorrere alla formazione degli organi della Società.

Art. 4
(Patrimonio)
Il patrimonio della Sird è costituito dai versamenti periodici degli associati i quali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo, oltre che da sovvenzioni, erogazioni, lasciti ed oblazioni di enti e privati.
Può essere costituito da beni mobili e immobili. Il Consiglio direttivo, sentita l’Assemblea dei soci, determina ogni anno il Contributo associativo da versare da parte di ciascun Socio.
La Società Sird può stipulare contratti e convenzioni, contrarre mutui ed accantonare riserve.
Non ha fini di lucro

Art. 5
(Diritti e doveri dei Soci)
I Soci hanno il diritto e il dovere di partecipare all’Assemblea e di formare le sue deliberazioni mediante votazioni da farsi valere, di norma, a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione espressa dal regolamento che l’Assemblea stessa promulga previa deliberazione da assumere a maggioranza assoluta, così come a maggioranza assoluta sono da deliberare le eventuali proposte di modifica del regolamento medesimo. Partecipano all’Assemblea anche i Soci corrispondenti, con le limitazioni di cui all’art. 3.
I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale.
Perdono il diritto di voto in Assemblea se non sono in regola con i pagamenti, salvo l’ipotesi di decadenza che interviene dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annuale. Il pagamento della quota annuale è ricevibile soltanto dopo che siano state sanate eventuali pendenze debitorie.

Art. 6
(Organi della Sird)
Gli Organi della Società sono: L’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso, da definirsi nel Regolamento di cui appresso. Delibera sull’ammissione dei Soci, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, oltre che sulle materie e le questioni definite dal regolamento e secondo le modalità di funzionamento precisate dal regolamento medesimo.
È coordinata da un Socio indicato di volta in volta dall’Assemblea medesima e insediato dal Presidente subito dopo la verifica del numero legale. Il Coordinatore dell’Assemblea e il Segretario verbalizzatore vengono scelti preferibilmente al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno 5 (cinque) Consiglieri eletti dall’Assemblea con voto segreto, con preferenza unica. Elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale. Dura in carica tre anni. Il Regolamento stabilirà il numero dei Consiglieri da eleggere ed il numero di voti di preferenza in ragione del numero dei Soci e definirà composizione e competenze di una eventuale Giunta esecutiva.
Le funzioni di Segretario amministrativo-contabile possono essere affidate a un collaboratore esterno al Consiglio.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e vigila sull’osservanza delle norme qui definite oltre che su quelle che verranno riportate nel Regolamento, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea, predispone la relazione morale annuale da presentare all’Assemblea.

Dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo elegge e può mantenere l’incarico per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente, sentito il Consiglio e con il suo consenso, può delegare prerogative e funzioni a membri del Consiglio medesimo.
L’eventuale trasferimento della sede sociale è deliberato dall’Assemblea e comunicato ai Soci.

Art. 7
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea, a ciò espressamente convocata, in presenza della maggioranza dei soci e con il consenso di almeno due terzi dei presenti. La deliberazione diventa efficace soltanto se la stessa Assemblea stabilisce a maggioranza semplice la destinazione dei beni patrimoniali, mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di Enti Morali e Associazioni scientifiche.

Art. 8
(Regolamento)
Un apposito Regolamento, da adottarsi su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, riporterà le norme per l’attuazione dell’atto costitutivo e del presente Statuto.

Art. 9
(Norma transitoria)
In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 6, i Soci che hanno costituito l’Associazione assumono solidalmente le funzioni assegnate agli Organi sopra indicati, impegnandosi ad eleggere al loro interno un Presidente cui spetterà di convocare entro l’anno l’Assemblea generale dei Soci per la costituzione del Consiglio Direttivo. Sino all’approvazione del Regolamento, gli Organi così come costituiti deliberano in piena autonomia e nel rispetto delle norme riportate nel presente Statuto, con decisioni assunte a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dagli artt. 3, 5, 7.

Art. 10
(Modifiche di Statuto)
Eventuali modifiche a quanto qui concordato e stabilito richiedono un atto formale predisposto da un Notaio e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona eletta dall’Assemblea che delibera con le maggioranze comprensive di deleghe previste dalle norme in materia.

Art. 11
(Rinvii)
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.


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